Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 679 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. della Puglia, accogliendo il ricorso proposto dal signor F.S., ha annullato il diniego opposto dal Comune di Manfredonia alla richiesta di permesso di costruire avanzata dal ricorrente, avente a oggetto un intervento di demolizione di un immobile adibito a sala spettacoli e sua ricostruzione come edificio per civile abitazione.

L’Amministrazione comunale ha impugnato detta sentenza, chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi:

1) inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione delle prescrizioni del P.R.G. (eccezione del tutto ignorata dal giudice di prime cure);

2) erroneità nel merito delle statuizioni del T.A.R., essendo la normativa delle N.T.A. del P.R.G. certamente ostativa dell’intervento richiesto;

3) infondatezza anche delle ulteriori doglianze articolate dal ricorrente, rimaste assorbite nella censurata decisione di accoglimento.

Con successiva istanza, il Comune ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

Si è costituito l’appellato signor F.S. il quale, oltre a opporsi con articolate argomentazioni all’accoglimento del gravame e a chiedere la conferma della sentenza impugnata, ha riproposto la censura – rimasta assorbita dalla sentenza di primo grado – di illegittimità del diniego di permesso di costruire per violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241.

Alla camera di consiglio del 15 giugno 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questo è stato differito sull’accordo delle parti, per essere abbinato alla trattazione del merito.

All’udienza del 17 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. L’odierno appellato, signor F.S., è proprietario di un immobile sito nel Comune di Manfredonia, già adibito a sala spettacoli, per il quale ha formulato richiesta di permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione con trasformazione dell’immobile in edificio per civile abitazione.

Il Comune ha denegato l’intervento, ritenendo che allo stesso ostassero le prescrizioni urbanistiche del P.R.G. vigente (l’edificio in questione ricade in zona "B" di completamento).

Proposto ricorso avverso tale diniego, il T.A.R. della Puglia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto le doglianze di parte attrice ed ha annullato le determinazioni comunali.

2. Tanto premesso, l’appello dell’Amministrazione si appalesa fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

3. In particolare, mentre non può trovare positiva delibazione il primo mezzo, con il quale si reitera l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione delle retrostanti prescrizioni del P.R.G. (e, difatti, l’originaria impugnazione del signor S. era basata non già sulla contestazione dell’illegittimità di dette prescrizioni, ma su una diversa "lettura" di esse, interpretate nel senso di consentire anziché precludere l’intervento per cui è causa), è fondato il secondo motivo, con cui il Comune contesta nel merito le statuizioni del primo giudice in ordine all’assentibilità dell’intervento medesimo.

3.1. Al riguardo, è necessario precisare che – come è dato evincere dalla documentazione in atti – l’immobile oggetto della richiesta, come detto ricadente in zona "B" di completamento secondo il vigente P.R.G., occupa uno spazio interno fra diversi altri edifici, essendo quindi completamente circondato da essi con l’eccezione di un piccolo spazio scoperto, anch’esso intercluso da altri edifici.

Per quanto concerne il regime urbanistico previsto per le zone "B", viene in rilievo l’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G. il quale, lungi dal consentire qualsiasi tipo di intervento, è alquanto restrittivo in proposito, ammettendo gli interventi diretti "…per quel poco che resta, dal momento che tutta l’area predisposta e regolamentata da un Piano Particolareggiato (di cui si allegano le Norme di Attuazione) è quasi totalmente saturata. Restano pochi lotti edificabili a Siponto e qualche completamento sul lungomare di ManfredoniaSiponto, per i quali verranno adottate le norme contenute nel vecchio P. di F."

Più specificamente, quanto agli interventi di demolizione e ricostruzione, l’art. 2 dell’allegato 1 alle medesime N.T.A. li consente nelle zone in questione per "intere insule o porzioni di esse", a condizione che essi siano realizzati "sull’allineamento del filo strada già definito dalla situazione viaria esistente".

3.2. Tutto ciò premesso, se è vero che il diniego impugnato in prime cure era estesamente motivato con richiamo a diversa disposizione (l’art. 82 del Regolamento edilizio, sulla cui rilevanza nella fattispecie ci si intratterrà appresso), in esso si faceva però anche riferimento alla circostanza che la zona interessata dalla richiesta è "totalmente edificata": rilievo con il quale, come evidenziato dall’Amministrazione odierna appellante, venivano richiamate – ancorché in modo sintetico – proprio le prescrizioni urbanistiche appena menzionate che escludevano gli interventi diretti nelle zone sature.

Inoltre, è evidente che il fatto che l’immobile de quo fosse circondato da altri fabbricati precludeva a fortiori l’intervento di demolizione e ricostruzione alla stregua del citato art. 2 dell’allegato 1, non essendo l’edificio prospettante sulla strada, e non essendo quindi possibile il rispetto della condizione dell’allineamento al "filo strada".

3.3. Quanto al richiamo all’art. 82 del Regolamento edilizio del Comune di Manfredonia, che ha costituito l’oggetto esclusivo dell’attenzione del primo giudice, trattasi di norma che impedisce la realizzazione di nuove costruzioni negli spazi e cortili interni, consentendo solo la copertura di questi ultimi.

Con tutta evidenza, il richiamo a tale disposizione andava inteso non come riferito alla demolizione e ricostruzione in sé dell’edificio preesistente, ma come limitato alla richiesta di estensione dell’intervento anche allo spazio precedentemente scoperto esistente fra detto edificio e gli immobili circostanti (all’interno del quale, pertanto, si chiedeva sostanzialmente di poter realizzare una nuova edificazione: ciò che il Comune ha correttamente ritenuto precluso dalla norma de qua).

4. Una volta accertata la fondatezza delle doglianze di parte appellante, è necessario esaminare la censura rimasta assorbita in primo grado e qui riproposta dall’appellato signor S., la quale però è infondata.

In particolare, si lamenta la violazione della disposizione di cui all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, non avendo il Comune provveduto, prima di emettere l’impugnato provvedimento di diniego, a comunicare all’istante le ragioni che si opponevano all’accoglimento della sua richiesta di titolo ad aedificandum.

Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale la Sezione non ravvisa ragione per discostarsi, è nel senso di interpretare anche la norma di cui all’articolo testé citato, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, non in senso formalistico ma avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, nr. 8831; Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2009, nr. 120; id., 22 maggio 2009, nr. 2452).

Orbene, nel caso di specie appare evidente, alla stregua della disciplina urbanistica che si è richiamata, come le determinazioni dell’Amministrazione comunale non avrebbero potuto essere che nel senso del diniego dell’intervento richiesto; né la parte odierna appellata ha fornito alcun elemento indicativo della concreta incidenza che un suo ulteriore apporto procedimentale avrebbe potuto avere sulle dette determinazioni, trascurando quasi del tutto le norme urbanistiche sopra richiamate sub 3.1 e continuando a soffermarsi in modo particolare sull’art. 82 del Regolamento edilizio (così come, per vero, fatto anche dal giudice di prime cure).

5. Alla luce dei rilievi che precedono, si impone la riforma della sentenza impugnata con la reiezione del ricorso di primo grado.

6. Il carattere indubbiamente sintetico delle determinazioni amministrative oggetto del presente contenzioso (pur corrette nella sostanza) giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1438 Forze armate, Indennità

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 10 ottobre 2002, depositato nei termini, il Tenente V.D. ha proposto ricorso per l’accertamento del suo diritto a percepire le somme relative all’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 legge n. 100/1987, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme indicate, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché per l’annullamento dei provvedimenti di diniego indicati nell’epigrafe del ricorso.

Il ricorrente fa presente di aver partecipato, durante la ferma biennale presso il Comando Aeroporto di Taranto, al concorso per n. 10 posti di Sottotenente CCRA in s.p.e.; a seguito del superamento di detto concorso il ricorrente veniva trasferito dal Comando Aeroporto di Taranto al Comando Aeroporto di Linate, per cui con lettera del 1 luglio 2002 ha fatto istanza per percepire le somme relative al trasferimento avvenuto nell’agosto 1997. L’Amministrazione di appartenenza ha negato tale corresponsione, per cui il ricorrente ha proposto il presente gravame affidato alle seguenti censure:

1) Illegittimità per violazione di legge (art.1, commi 1 e 3 della legge n. 100/87).

Si sostiene che il suddetto articolo 1 riconosce il diritto all’indennità di trasferimento al "personale delle Forze Armate" senza effettuare alcuna distinzione.

2) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illegittimità per violazione di norma regolamentare posta dalla stessa Amministrazione.

Si sostiene che l’Amministrazione convenuta, in considerazione della retroattività del provvedimento di nomina del ricorrente in s.p.e., aveva l’obbligo di corrispondere le somme richieste dal ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

Occorre permettere che ai sensi dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987, al personale militare trasferito d’autorità spettano l’indennità di missione e gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi spese) già previsti in favore dei magistrati ordinari trasferiti ad altro ufficio.

La giurisprudenza ha affermato, al riguardo, che i benefici di cui al suddetto art. 1 legge n. 100/87 non spettano nell’ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare o equiparato, non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d’autorità, neppure nella ipotesi di assegnazione successiva ad una fase di addestramento (cfr. CONS. STATO – IV SEZ. – n. 7204 del 2004).

Infatti appare logico affermare che durante la fase addestrativa il militare non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento d’autorità, bensì prima assegnazione di sede (cfr. CONS. STATO – IV SEZ. – n.1083 del 1998). Va, inoltre, aggiunto che, una volta conclusa la fase di addestramento, il militare non è destinatario di un trasferimento in senso proprio, ma è invece assegnato alla prima sede di servizio e non ha, dunque, titolo a fruire delle provvidenze previste dalla normativa di settore per ristorare il militare dai disagi conseguenti ad un trasferimento disposto d’autorità prima che egli abbia compiuto un quadriennio nella vecchia sede di servizio.

Nel caso in esame il ricorrente, già Ufficiale di Complemento in ferma biennale, nominato Sottotenente in s.p.e. a seguito del superamento di apposito concorso, trasferito al Comando Aeroporto di Linate, non ha titolo a vedersi riconoscere il diritto alla richiesta indennità, in quanto il suddetto trasferimento deve intendersi come prima assegnazione.

Né, peraltro, nella fattispecie si verifica l’ulteriore elemento previsto dalla norma per la corresponsione della predetta indennità, ossia la permanenza nella precedente sede di servizio per più di quattro anni, atteso che il ricorrente, in quanto Ufficiale di Complemento, risulta vincolato ad una ferma di due anni.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 04-03-2011, n. 8773 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma con sentenza del 4 febbraio 2010 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14 luglio 2009, all’esito di giudizio abbreviato, condizionato all’escussione della persona offesa, con la quale C.R. era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre spese processuali e pene accessorie, per i delitti di cui all’art. 628 c.p. (capo 1), art. 610 c.p. (così qualificato il capo 2), art. 605 c.p. (capo 3) art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 4 (capo 4) e artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2 (capo 5), commessi in danno di O.B., in (OMISSIS).

L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per vizio motivazionale della sentenza, in riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, la quale avrebbe reso due differenti versioni, la prima nella immediatezza del fatto, la seconda a dibattimento, nelle forme del giudizio abbreviato condizionato. La questione dell’attendibilità della persona offesa era stata già proposta in appello, ove era stato contestato il fatto che i giudici avessero ritenuto attendibili esclusivamente le dichiarazioni rese nella concitazione del fatto, come trasfuse nel verbale degli ufficiali di pg, e non quelle rese innanzi al giudice, ove la donna aveva ridimensionato tanto l’antefatto (sottrazione della borsa e lesioni) quanto l’entità stessa dei comportamenti incidenti nella di lei sfera sessuali.

Ma in maniera acritica, la Corte di appello avrebbe considerato inattendibile la seconda versione, ritenendo senza alcun riscontro o alcun argomentazione più specifica che la O. era stata "presumibilmente minacciata". Non sarebbero state assunte altre prove e non si sarebbe inoltre tenuto conto della incensuratezza dell’imputato che risiede legalmente in Italia da molti anni seppure in maniera precaria.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è infondato. In pratica con il ricorso viene proposta una nuova valutazione degli elementi probatori non consentita al giudice di legittimità, il quale deve unicamente stabilire se nel giudizio di merito siano stati esaminati, e correttamente interpretati, tutti gli elementi probatori acquisiti, e se degli stessi sia stata offerta una interpretazione corretta, nel senso rispettosa delle regole della logica ed esaustiva e convincente rispetto alle richieste della difesa. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, (tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 11/6/1999, Jovino, Rv. 213638) non costituisce vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali. Resta perciò esclusa la possibilità di sindacare le scelte che il giudice ha operato sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (Cfr. Sez. 3, n. 40542 del 6/11/2007, Marrazzo e altro, Rv. 238016). In particolare il giudizio sull’attendibilità del teste-persona offesa, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, è un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria. (In tal senso, Sez. 3, n. 41282 del 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).

Per quello che riguarda, in particolare, l’attendibilità della persona offesa nei reati sessuali, è stato affermato che la stessa, soprattutto quando si tratta dell’unica fonte di prova, deve essere valutata in senso globale, "tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo" (Cosi, Sez. 3, n. 21640 dell’8/6/2010, P., Rv. 247644).

Nel caso in esame il Collegio di appello ha esaminato le censure proposte nell’atto di impugnazione ed ha espresso le ragioni delle proprie valutazioni, le quali lo hanno condotto a considerare condivisibile le considerazioni svolte dal giudice di primo grado ed ha ritenuto logico e coerente quanto dalla stessa narrato. Nella sentenza, il fatto è stato accuratamente esaminato non solo perchè descritto con richiamo integrale della decisione di primo grado, ma perchè l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della parte offesa è stata confermata ritenendo il racconto della donna riscontrato dall’intervento dei carabinieri. Come enunciato nella parte motiva della sentenza impugnata, la B., escussa in udienza, ha confermato di essere stata picchiata e derubata del cellulare dall’uomo, e si è solo limitata a dire che non ricordava se l’imputato si fosse slacciato i pantaloni, nè il motivo per il quale l’avesse picchiata, aggiungendo peraltro di essersi recata il giorno successivo alla Caserma per ritirare la denuncia, essendo preoccupata per i suoi figli; in relazione a ciò, con motivazione logica, i giudici di merito hanno ritenuto che non vi fossero elementi di contraddittorietà in ordine al nucleo essenziale dei fatti, tra quanto dichiarato in udienza e quanto esposto ai carabinieri, e che il fatto nel suo complesso andasse ricostruito anche attraverso le dichiarazioni rese nell’immediatezza, laddove la persona offesa aveva parlato dei toccamenti nelle zone connotate sessualmente ai quali l’imputato l’aveva costretta. Inoltre i giudici di merito hanno ritenuto tranquillizzanti i riscontri forniti dalle forze dell’ordine, le quali, intervenute nell’immediatezza dei fatti a seguito di una segnalazione, sentirono le grida della donna provenire dal casolare ove si era recata con l’imputato, e dopo aver trovato solo il cancello chiuso con una catena munita di lucchetto, la cui chiave risultò poi nel possesso dell’imputato, sorpresero infine l’imputato all’interno del casolare con i pantaloni slacciati e con in mano il cellulare della persona offesa. A questi riscontri diretti della ricostruzione fattuale, secondo i giudici di merito, si deve anche aggiungere l’esito del referto medico in merito all’entità delle lesioni subite dalla persona offesa.

Risulta poi infondata la censura genericamente espressa relativa alla mancata assunzione di altre prove, posto che l’imputato è stato ritenuto responsabile dei fatti avendo optato per il rito abbreviato condizionato.

Del tutto infondata inoltre anche la censura relativa alla mancata considerazione della personalità dell’imputato quanto agli aspetti relativi alla dosimetria della pena, avendo il giudice fornito congrua ragione delle valutazioni operate a livello sanzionatorio il 14 luglio 2009.

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11320 Aziende di credito

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 2.7.2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava a S.M. la misura cautelare della custodia in carcere per la violazione dei reati di cui all’art. 416 c.p.p., commi 1 e 5 (con condotta permanente dalla fine del 2006 fino alla data odierna); art. 644 c.p., commi 1 e comma 5, nn. 3 e 4; D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, comma 1, fatti commessi in (OMISSIS) e la fine del (OMISSIS).

Avverso la suddetta ordinanza la difesa del prevenuto proponeva istanza di riesame ex art. 309 c.p.p.. Il Tribunale, con ordinanza 27.7.2010 confermava il provvedimento impugnato rilevando:

1) la esistenza di gravi indizi di colpevolezza desunti dagli esiti della attività investigativa condotta dal Reparto Operativo del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce e condensati nell’informativa conclusiva n. 165/1-6-1 2009;

2) l’organica appartenenza dello S.M. provata da una "pletora di acquisizioni istruttorie", dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle numerose dichiarazioni rese dalle vittime, dal controllo e dall’attività di osservazione e pedinamento disposta dalla polizia giudiziaria;

3) la rilevanza delle intercettazioni del 29.4.2009 attraverso le quali si apprendeva: a) che tale G.G., detto (OMISSIS), dopo avere avvisato S.A. (fratello dell’indagato e figura di spicco della organizzazione criminosa) prendeva contato con il prevenuto consegnandogli a titolo di pagamento la somma di Euro 800,00 pertinente ad un prestito di natura usuraria; b) che l’indagato aveva comunicato al proprio fratello di avere riscosso la somma dal G., senza procedere al suo conteggio, al fine di non far capire al G. di essere a conoscenza del traffico illecito;

4) la prova della responsabilità dell’indagato dalle dichiarazioni rese da D.P.D. in data 22.9.2009 (motivatamente ritenuto attendibile), avendo quest’ultimo affermato di avere appreso dallo S.A. che il di lui fratello M. era a conoscenza della vicenda usuraria svolgendo in concreto il ruolo di "cassiere" e "custode" del denaro;

5) che lo S.M. (stabilmente presente all’interno del negozio (OMISSIS), ove avvenivano gli incontri e i successivi accordi con le persone sottoposte ad usura) dava il proprio contributo alla realizzazione del piano criminoso attraverso la dazione e la percezione di somme di denaro collegate alla attività usuraria.

Il Tribunale del riesame affermava quindi: a) l’infondatezza delle censure mosse dalla difesa al contenuto della ordinanza cautelare; b) l’esistenza di esigenze cautelari costituite dal pericolo della reiterazione della condotta criminosa essendo la condotta del prevenuto caratterizzata da disvalore sociale, con palese assenza di remore e di sensibilità in condotte concretanti lo sfruttamento dello stato di grave soggezione e condizionamento psicologico delle vittime.

Avverso la suddetta ordinanza ricorre per Cassazione la difesa dell’indagato, richiedendo l’annullamento del provvedimento, denunciando il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), particolare la difesa lamenta come il Tribunale del riesame non abbia preso considerazione le questioni sollevate con l’impugnazione e relative alla sufficienza, all’univocità e alla gravità degli elementi indiziati posti a carico del prevenuto con riferimento a tutte le ipotesi di reato. La difesa segnala che il giudice del merito non avrebbe fornito adeguata risposta alle ragioni di gravame sostenendo che:

1) Gli elementi di prova a carico dell’imputato si riducono a due sole conversazioni intercettate che, scevre da linguaggi criptici, non hanno carattere di univoca concludenza della partecipazione dell’indagato alla associazione criminosa.

2) Mancano elementi di prova in ordine a collegamenti con appartenenti alla associazione diversi dal fratello, mentre la conoscenza con il G.G. è da ricondursi a normali rapporti di conoscenza familiare, essendo stato escluso da quest’ultimo di essere stato sottoposto ad usura dallo S..

3) Le ragioni indicate dal Tribunale nell’affermare che il G. G. non è credibile, sarebbero affermazioni apodittiche e prive di reale riscontro.

4) la prova della consapevolezza della esistenza di un rapporto usurario in essere con il G., sarebbe frutto di forzatura nella valutazione del dato probatorio rappresentato dal testo di una sola telefonata 5) Il cambio di assegni intercorso tra il G. e lo S. avrebbe giustificazione esclusivamente nella necessità di ordine finanziario risolte attraverso un reciproco "mutuo soccorso". 6) Lo S.M. ha avuto un unico rapporto con il D. P.D., risalente al 2008, senza ulteriore e successivo contatto, con successiva mancanza di efficacia dimostrativa della affermazione del secondo circa la conoscenza della vicenda usuraria da parte del primo 7) La consegna di Euro 1.000,00 al R.G., per disposizione del proprio fratello S.A. non è di per sè dimostrativo della conoscenza della esistenza di un rapporto usurario con il percettore della somma.

Il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale del riesame dopo avere dettagliatamente descritto l’articolata organizzazione criminale ruotante intorno alla società finanziaria facente capo al D., afferma che lo S.M. (odierno ricorrente) sarebbe uno dei principali collaboratori dello S.A. (figura di spicco all’interno della associazione criminosa), operando continuativamente nella gestione dei prestiti.

Tale assunto, in quanto dimostrato, costituire indubbiamente prova idonea per affermare che l’odierno ricorrente sia partecipe dell’associazione e concorrente nei reati fine.

Il Tribunale del riesame afferma che l’organica partecipazione del prevenuto al sodalizio emergerebbe "da una pletora di acquisizioni istruttorie", "dall’eloquente contenuto delle intercettazioni telefoniche", "dalle numerose dichiarazioni di tutte le vittime della attività illecita usuraria".

Dalla lettura della ordinanza impugnata si evincerebbe, in primo luogo, dal contenuto di due intercettazioni la n. 1182 e la n. 1185.

Con la prima G.G. avvisa S.A. (fratello dell’indagato) che avrebbe portato a S.M., presso il negozio (OMISSIS), del denaro relativo ad prestiti usurari. Con la seconda lo S.M. comunica al fratello, A. di avere riscosso la somma, ma di non averla contata in presenza del G., per non far sapere di essere a conoscenza dell’attività usuraria.

Un secondo elemento indiziante è desunto dal Tribunale dalla circostanza che tale D.P.D. (persona sottoposta ad usura) parlando con S.A., è stato da questi invitato a ritirare il denaro contante (provvista per lo sviluppo di un successivo rapporto di natura usurari) presso il negozio di T. direttamente dalle mani del fratello S.M., essendo a conoscenza della vicenda usuraria.

Sulla base dei medesimi elementi il Tribunale ha ravvisato indizi di colpevolezza dello S.M., anche in relazione ai reati di cui ai capi b) e c) (usura ed illecita attività finanziaria) desumendo ulteriore argomento di prova dal fatto che l’imputato prestava attività lavorativa stabile all’interno del negozio (OMISSIS), luogo ove si svolgevano gli accordi usurai fra i componenti della consorteria.

Gli indizi proposti dal Tribunale a sostegno della ordinanza cautelare non appaiono gravi ed idonei a far ritenere quantomeno probabile la partecipazione dello S.M. all’associazione criminosa descritta al capo a), non avendo neppure valenza probatoria sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza in ordine agli ulteriori reati.

L’unico indizio che in modo diretto consente di ritenere che lo S.M. conosca di una attività usuraria, svolta dal proprio fratello, è rappresentata dalla conversazione telefonica intercettata con la quale il prevenuto comunica allo stesso che, presso il negozio, era passato il G. il quale aveva lasciato una busta contenente del denaro che non era stato contato, per non dare ad intendere di essere a conoscenza della vicenda usuraria.

Il dato se è probante ai fini di una accusa di partecipazione dello S. al delitto di usura esercitata nei confronti del G., pur tuttavia non ha, di per sè alcun carattere dimostrativo della consapevole partecipazione del prevenuto alla attività di una ben più vasta associazione per delinquere dedita all’esercizio dell’usura, nè di per sè è dimostrativo del ruolo ricoperto dall’indagato all’interno della stessa della consistenza del suo contributo causale.

Analoga considerazione si deva fare in riferimento alle conversazioni intercorse tra lo S.A. con il G., da un lato, e con il D.P. dall’altro. In entrambi i casi si tratta di dati indizianti privi del carattere di gravità traducendosi in generiche affermazioni fatte dal fratello dell’indagato e prive di ulteriori riscontri che univocamente possano portare a ritenere che lo S.M. riveste un ruolo ben definito all’interno della associazione criminosa. Si tratta di sicuramente di indizi che per altro, atteso il loro carattere indiretto rispetto al fatto da provare, necessitano di ulteriori riscontri, essendo da soli insufficienti a provare la consapevolezza e la volontà dello S.M. di partecipare ad una associazione criminale dedita all’attività di usura, nonchè il ruolo dallo stesso rivestito all’interno della associazione e il suo contributo causale nel perseguimento dei fini illeciti di detta associazione, potendo, sulla base dei suddetti elementi, il prevenuto essere compartecipe di singole attività criminose.

La circostanza che presso l’esercizio commerciale nel quale lo S.M. prestava la propria attività lavorativa, si svolgessero le riunioni della consorteria per la "implementazione dei rapporti usurati", riferita dal Tribunale è in sè, per come formulato, un elemento di fatto del tutto generico che assurge a rango di mero sospetto. Infatti non sono esplicitate le circostanze degli incontri, i nomi dei partecipanti e se alle dette riunioni fosse anche presente l’indagato.

Per le suddette ragioni, accolto il ricorso gl’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame sul punto.

Si dispone che la cancelleria provveda alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.