Sacrilegio can. 1367 c.j.c.
IL sacrilegio è la profanazione di persona, cosa o luogo sacri o consacrati con rito religioso. Incorre nella scomunica chi profana le specie consacrate o le asporta o le conserva a scopo sacrilego. Il chierico deve essere punito con altra pena, per esempio la dimissione dallo stato clericale.